Investire in Titoli di StatoDomenica, 9 Novembre 2008
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Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato in 10 articoli le norme per la trasparenza per il collocamento presso il pubblico dei titoli di Stato, ossia di BOT, CTZ, CCT e BTP. Si tratta di un “decalogo” che gli intermediari sono tenuti a seguire alla lettera con la clientela che sottoscrive o acquista i titoli del debito pubblico. È bene che l’investitore lo conosca nel dettaglio per capire se il proprio intermediario si sta comportando correttamente (leggi il decreto). Ecco, con parole semplici, cosa dice il decreto:
1. SPESE DI GESTIONE: Le spese che il cliente paga per la gestione ed amministrazione del deposito bancario in cui detiene i titoli di Stato non possono superare i 10 euro a semestre. Si tratta dunque di un “tetto” massimo, non di una cifra fissa, e nulla quindi vieta all’intermediario di proporre al cliente spese più basse. Attenzione: il “tetto” è valido a prescindere dalla quantità, data di scadenza e dalla tipologia dei titoli di Stato posseduti, ma non è valido se il deposito contiene titoli diversi dai titoli di Stato. L’indicazione del livello di spese semestrali applicato deve essere inoltre pubblicizzato adeguatamente nei locali della banca o dell’intermediario finanziario e deve comparire nelle comunicazioni periodiche che la clientela riceve via posta.
2. TITOLI IN SCADENZA: Vi sta per scadere un titolo di Stato? Lo vorreste rinnovare? Niente paura, il vostro intermediario deve informarvi con largo anticipo della imminente scadenza del titolo e del termine entro il quale dovete prenotare per reinvestire in titoli di Stato.
3. INFORMAZIONI SULLE ASTE: In banca dovete trovare esposte, ben visibili, le date in cui si svolgono le aste delle diverse tipologie di titoli di Stato e, soprattutto, le date entro le quali è possibile prenotarsi per sottoscriverli. Essendo, dunque, informato dettagliatamente, il cliente può effettuare più agevolmente e consapevolmente le scelte di investimento.
4. GIORNI VALUTA: Per i titoli di Stato che staccano cedola (CCT e BTP) gli accrediti delle somme relative alle cedole devono essere effettuati con la stessa valuta riportata dal decreto di emissione per i relativi pagamenti. Lo stesso vale per il rimborso del capitale di un titolo scaduto. Facciamo un esempio: se un BTP scade il 15 marzo 2005, l’importo rimborsato deve essere accreditato sul conto del cliente obbligatoriamente con valuta 15/03/2005, non un giorno dopo.
5. PREZZO BOT: Il prezzo a cui sottoscrivete il BOT è quello “medio ponderato” risultante dall’asta. Questo prezzo deve essere pubblicizzato dagli intermediari nei locali aperti al pubblico; gli avvisi devono essere costantemente aggiornati e contenere anche indicazione del tasso di rendimento lordo a scadenza.
6. COMMISSIONI SUI BOT: Se sottoscrivete BOT ricordate: non esistono commissioni fisse per la sottoscrizione. Il Ministero si è anche qui limitato a fissare i “tetti” massimi: l’intermediario potrà farvi pagare per ogni 100 euro di capitale sottoscritto fino a: 5, 10, 20 e 30 centesimi a seconda della scadenza del BOT (rispettivamente: durata inferiore o pari a 80 giorni, tra 81 e 170 giorni, tra 171 e 330 giorni, pari o oltre 331 giorni).
7. COMUNICAZIONI SUI BOT: Quando ricevete la comunicazione di avvenuto acquisto di BOT fate attenzione, perché essa deve indicare, oltre al capitale nominale dei titoli sottoscritti, anche: prezzo medio ponderato dell’asta, ritenuta fiscale pagata sugli interessi (sia in percentuale, sia in valore assoluto), commissione eventualmente applicata (sia in percentuale, sia in valore assoluto), prezzo totale di vendita (comprensivo di ritenuta ed eventuale commissione) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo.
8. NESSUNA COMMISSIONE PER CTZ, CCT E BTP: Attenzione: se invece sottoscrivete gli altri titoli di Stato diversi dai BOT, ossia CTZ, CCT e BTP, non dovete pagare nessuna commissione. Infatti, a pagare le commissioni alle banche collocatrici ci ha già pensato l’emittente, cioè il Ministero. Questo vale anche se il vostro intermediario non ha partecipato direttamente all’asta.
9. PREZZO CTZ, CCT E BTP: Come per i BOT, anche per CTZ, CCT e BTP il prezzo di aggiudicazione deve essere pubblicizzato adeguatamente dagli intermediari nei locali aperti al pubblico e la comunicazione dell’avvenuta assegnazione deve indicare ogni dettaglio dei titoli sottoscritti: prezzo di aggiudicazione, prezzo di aggiudicazione al netto dell’imposta fiscale, dietimi di interesse netti, prezzo totale di vendita e corrispondente tasso di rendimento annuo.
10. TASSAZIONE DEI TITOLI: Il rendimento dei titoli di Stato è soggetto all’aliquota fiscale del 12,5%. La ritenuta è applicata al momento dell’acquisto per i BOT e al rimborso per gli altri titoli. Qualunque tipo di tassa o imposta applicata al vostro deposito o conto corrente bancario deve indicare esplicitamente l’articolo di legge a cui si riferisce. Le operazioni di sottoscrizione in asta dei titoli di Stato non sono soggette ad alcuna imposta o commissione, al di fuori di quelle per i BOT specificate in questo decalogo.
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