Capitale sociale

Posted on 28th luglio 2011 in Economia, Enciclopedia

Il Capitale Sociale o capitale di rischio è il capitale contribuito alla società da parte degli azionisti. Il capitale è indicativo delle risorse cui l’azienda può contare da parte dei propri azionisti.

Nella fase di costituzione della società tale capitale sociale può essere identificato col patrimonio sociale (il patrimonio sociale è inteso quale rapporto tra le attività e le passività della società).

Durante la vita della società, normalmente, tali parametri tendono a divergere in maniera più o meno sensibile.

Nelle società di capitali, è la legge stessa a determinare l’ammontare minimo di capitale sociale che i soci devono obbligatoriamente sottoscrivere e ciò in virtù della limitata responsabilità dei soci stessi per le obbligazioni contratte dalla società; i creditori della stessa, infatti, non potranno aggredire il patrimonio dei singoli soci, tranne che nella società in accomandita per azioni.

Alcune argomentazioni

Questa considerazione  ci porta a analizzare i rapporti tra capitale sociale e patrimonio sociale, situazione che tendenzialmente vale per tutti i tipi di società.

il patrimonio sociale è l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società; concettualmente non è diverso dal patrimonio di una persona fisica poiché anche qui nel patrimonio rientrano solo quei rapporti giuridici valutabili economicamente; la differenza sta nel fatto che titolare del patrimonio è una società e non una persona fisica

Come per una persona fisica, cosi per la società è necessario verificare se l’attivo è superiore al passivo;

il patrimonio netto è quindi  la differenza positiva tra attività e passività

Se quindi la società ha debiti per 100 e beni (crediti, denaro, macchine etc.) per 250, avrà un patrimonio netto di 150, e questo varrà anche per una persona fisica; per entrambi il patrimonio (netto) costituisce la garanzia per l’adempimento delle loro obbligazioni ex art. 2740 c.c. garanzia che a volte può essere esclusiva, come per la S.p.a e a volte principale, come per la s.n.c.

Il parallelismo tra società e persone fisiche, però, si ferma qui.

Nelle società, infatti, esiste un importante punto di riferimento per soci e creditori, il capitale sociale.

il capitale sociale rappresenta il valore in denaro di tutti i conferimenti che i soci hanno effettuato (o che si sono impegnati a effettuare) alla società ed è un valore che deve rimanere immutato per tutta la durata della società almeno sino a quando gli stessi soci non intendano modificarlo

Si parla, in proposito, di capitale sociale nominale per indicare tale valore;

  • se i soci si sono impegnati a versare i conferimenti si parla di capitale sottoscritto;
  • se invece hanno effettuato i conferimenti si parla di capitale versato.

Possiamo dire che indica il valore al di sotto del quale il patrimonio netto della società non può scendere; in altre parole si vuole che la società abbia sempre una parte del suo patrimonio in attivo, e ciò per garantire i creditori che saranno sicuri di poter sempre contare su un patrimonio della società che è almeno pari al capitale sociale nominale. Per questo motivo il valore del capitale sociale è posto nella redazione del bilancio al passivo e non all’attivo, proprio perché rappresenta quella parte di patrimonio netto non distribuibile ai soci.

In via esemplificativa possiamo affermare che la società distribuirà utili solo se il patrimonio netto sarà superiore al capitale sociale ( es. attivo 400, passivo 100 = 300 patrimonio netto – capitale sociale pari a 150, totale passivo 250, utili distribuibili pari a 400- 250= 150);

Nel nostro esempio abbiamo immaginato che la società operi per un solo periodo di tempo, ma è chiaro che i soci non possono aspettare che vengano distribuiti gli utili solo quando la società avrà cessato la sua attività;
per questo motivo si è soliti dividere la durata della società in periodi fissi di tempo ( di solito coincidenti con l’anno solare), e ogni periodo di tempo è detto “esercizio”, e in relazione a ogni esercizio si distribuiranno ( se si sono prodotti ) gli utili, detti, appunto, utili di esercizio, oppure, perdite di esercizio, se il valore provvisorio del patrimonio sociale è minore rispetto al capitale sociale.

È bene chiarire che  il valore del capitale sociale non deve essere mantenuto solo all’inizio della vita della società, ma anche successivamente; se quindi il patrimonio (netto) scende al di sotto del capitale sociale non solo non vi sarà distribuzione di utili, ma i soci saranno obbligati a aumentare il patrimonio sociale sino a renderlo equivalente al capitale sociale.

Modalità di conferimento

I beni conferiti e i crediti devono essere stimati da un perito e conferiti obbligatoriamente al 100% al momento della sottoscrizione del capitale (art. 2343 del codice civile).

Per i conferimenti in denaro deve essere fatto un versamento pari al 25% dell’ammontare al momento della sottoscrizione, mentre i conferimenti in natura non possono che essere liberati in unica soluzione.

Unica eccezione il caso di società di capitali uni-personale, dove anche il conferimento di denaro deve essere fatto al 100% al momento della sottoscrizione. Nella società per azioni non possono essere fatti i conferimenti di prestazione d’opera, possibili nelle società di persone e, dal 2003, nella S.r.l. (art. 2345 c.c.)

Relazione giurata

I beni conferiti, diversi da conferimenti in denaro, devono essere accompagnati da una relazione giurata. Il tribunale nomina un esperto che ha il compito di sottoscrivere tale relazione.

La relazione giurata contiene la descrizione del bene, dei criteri seguiti per la perizia, l’attestazione che il valore del bene è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e del sopraprezzo.

Utilità della perizia

La perizia serve a tutela di tutti portatori di interesse nei confronti dell’impresa, a garantire l’attendibilità dei bilanci societari, vale a dire che il valore nominale iscritto come capitale sociale non sia superiore al valore reale dei conferimenti.

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Congedo di paternità

Posted on 28th luglio 2011 in Economia, Enciclopedia

Il congedo di paternità è il diritto del lavoratore di assentarsi dal lavoro con il congedo di maternità per l’astensione obbligatoria che altrimenti sarebbe spettata alla madre.

Tale diritto è riconosciuto al padre lavoratore in caso di grave infermità, morte o abbandono della lavoratrice e di affidamento esclusivo del bambino.

Il diritto al congedo di paternità in sostituzione del congedo di maternità spetta anche nei casi in cui la madre non sia una lavoratrice, in quanto il diritto a fruire del diritto spetta al padre come lavoratore.

congedo paternita Congedo di paternitàIl padre può usufruire del diritto al congedo di paternità per tutta la durata dell’astensione obbligatoria (5 mesi), ad esempio in caso di nascita prematura del bambino, o soltanto sulla parte residua dell’astensione obbligatoria non goduta dalla madre.

L’articolo 28 del T.U delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, elenca tutti i motivi ammessi per la richiesta del congedo di paternità. Il trattamento economico, normativo e previdenziale è identico a quello spettante nel caso del congedo di maternità.

E per quanto riguarda la distinzione tra dipendenti pubblici e privati?

La legge riconosce al padre lavoratore dipendente il diritto al congedo parentale, anche nel caso in cui la madre non ne abbia diritto (ad esempio la disoccupata o la colf), in passato invece, se la madre non lavorava e quindi rimaneva a casa, il padre non poteva assentarsi dal lavoro.

Si sente spesso parlare della possibilità di usufruire di 3 giorni per congedo di paternità; purtroppo non esiste nessuna legge che garantisce questo. I datori di lavoro, secondo il contratto di lavoro, concedono eventualmente questi 3 giorni; non tutti i lavoratori dipendenti hanno questa possibilità.

Ma esistono situazioni e condizioni che permettono di usufruire come padre di molti altri congedi o permessi o riposi giornalieri.

Caratteristiche e modulistica del congedo di paternità

La durata massima del congedo del padre è di 6 mesi. Se il padre è single o lo diventa gli spettano i 10 mesi per intero.

Novità riguardano anche il congedo parentale ovvero quello facoltativo. Grazie all’Europarlamento che ha approvato la relativa proposta di legge, infatti, un minimo di due settimane di assenza dal lavoro retribuite regolarmente al 100% sono riconosciute sempre al padre naturale, anche se l’unione tra i genitori non è stata formalizzata nel vincolo civile del matrimonio. Questo cambio di prospettiva evidenzia una sempre maggiore attenzione non solo al rapporto madre/figlio ma anche a quello tra figlio e padre che, pur nelle sue diversità dettate dalla natura, non è meno importante per la crescita del bambino.

Per le coppie, e soprattutto per gli uomini, si tratta di un riconoscimento importante verso la parità dei diritti, anche se ovviamente è solo il primo tassello e c’è ancora molta strada da fare. Queste riforme legislative appaiono decisamente più coerenti a una società in cui le donne rivestono sempre di più una figura lavorativa di pari importanza rispetto agli uomini.

Il testo è stato approvato in Parlamento e dovrà ora ottenere il via libera da parte degli stati membri. Per il nostro Paese si tratta di una novità assoluta, che serve senza dubbio a combattere la discriminazione tra i sessi nella distribuzione dei compiti genitoriali. Ma la legge riguarda anche la maternità e prevede un innalzamento del congedo parentale delle donne a 20 settimane e l’impossibilità di essere licenziate al rientro per sei mesi o di vedersi ridotto lo stipendio.

La legislazione vigente a metà 2011

Martedì 19 aprile 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA

Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)

XI Commissione

Art. 3.
(Congedo di paternità e istituzione del congedo di paternità obbligatorio).

1. All’articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il congedo di cui al comma 1 spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al padre lavoratore anche nell’ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Il padre lavoratore è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quattro giorni continuativi, entro i tre mesi dalla nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro, da rendere in forma scritta almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo di astensione dal lavoro. L’indennità prevista per tale periodo è posta a carico del sistema previdenziale di appartenenza. Per tale periodo la retribuzione è pari al 100 per cento. Per l’eventuale sostituzione dei lavoratori assenti dal lavoro nel periodo di astensione obbligatoria di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4.
2-ter. Il limite temporale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 è ampliato di ulteriori quindici giorni qualora il padre decida di usufruire del congedo ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per l’ulteriore periodo previsto dal presente comma la retribuzione è fissata all’80 per cento dalla retribuzione mensile spettante».

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Moody’s taglia ulteriormente il rating greco

Posted on 26th luglio 2011 in Enciclopedia

La situazione greca sembra precipitare sempre più in una situazione senza ritorno. Neanche il vertice europeo in cui è stato deliberato un secondo piano di aiuti, oltre a quello dell’anno scorso da 110 miliardi di euro, sembra convincere i mercati.

Proprio oggi l’agenzia di rating Moody’s ha tagliato ulteriormente l’affidamento sul Paese ellenico in Ca da Caa1, in sostanza collocandolo ad un passo dal default. “l’outlook developing riflette l’attuale incertezza in merito all’esatto valore di mercato dei titoli che i creditori riceveranno in cambio” ha precisato Moody’s.

rating greco Moodys taglia ulteriormente il rating grecoSecondo l’agenzia americana la Grecia non sarà in grado di adempiere integralmente i propri creditori privati. Lo scambio di obbligazioni alla scadenza con nuovi titoli “indica che i creditori privati registreranno delle perdite” fa sapere Moody’s tramite una nota pubblicata.

Per quanto riguarda la valutazione futura dei due piani europei e della possibilità di un rinnovo automatico delle obbligazioni, nel documento dell’agenzia si legge che “il programma della Ue e le proposte di uno scambio aumenteranno la probabilità che la Grecia sia in grado di stabilizzare ed eventualmente di ridurre il peso del debito”.

Il declassamento del rating della Grecia da parte di Moody’s, un taglio di tre gradini per arrivare al penultimo voto“Ca” prima della catastrofica “C”, non avrebbe dovuto avere alcun impatto ieri sul mercato perché la notizia era già ampiamente anticipata.

Che la ristrutturazione/rimodulazione, per quanto soft, del debito greco (con “perdite oltre il 20%” per i creditori privati), porti a qualche forma di default nel rating sovrano non è una novità.

La decisione di Moody’s ha però costretto il mercato a rifare i conti con quel che c’è di certo e di incerto nelle risoluzioni del Consiglio europeo: con il risultato che gli spread tra i titoli di Stato dell’eurozona periferica e i bond tedeschi si sono ulteriormente allargati sulla previsione – in verità non confermata – di un exchange o buy-back chiuso entro la fine di agosto e l’avvio dell’Efsf potenziato non prima della fine di settembre.

Un “mismatch” temporale che inevitabilmente ha effetto depressivo per l’andamento dei titoli dei paesi maggiormente indebitati: così il gap tra BTp decennali e Bund è tornato sulla soglia dei 290 punti base (centesimi di punto percentuale), allargandosi di una trentina di centesimi, mentre quello dei Bonos spagnoli è risalito a quota 328 punti, con un rendimento che ha nuovamente scavalcato per la Spagna la barriera del 6% portandosi al 6,05 per cento. Male anche Grecia, Irlanda e Portogallo.

Il giudizio di investitori e traders sugli interventi concordati dai capi di Stato e di Governo europei continua ad essere nel complesso positivo: bene il secondo pacchetto di aiuti da 109 miliardi con riduzione dei tassi e allungamento delle scadenze (che allevia il peso del debito sulle casse di Atene) e bene i nuovi compiti dell’Efsf, acquirente di ultima istanza di titoli di stato sul secondario e finanziatore delle ricapitalizzazioni oltreché degli Stati in crisi di liquidità o insolvenza.

Gli esperti della materia hanno decretato verdetti difformi sull’efficacia del nuovo sostegno che spalma le perdite anche sui privati: non tutti ritengono che la Grecia, dopo questo intervento, sia saldamente avviata verso la sostenibilità dei conti pubblici ma anzi molti temono che il rischio dell’haircut al 50% sullo stock del debito greco resti.

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cumulo-giuridico

Cumulo giuridico

Posted on 24th luglio 2011 in Economia, Enciclopedia

Il cumulo giuridico è quell’istituto che limita la pena da applicare nel caso in cui si compiano più reati, in presenza di un concorso formale di reati o di più fatti-reato commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso (reato continuato).

cumulo giuridico Cumulo giuridico

Il legislatore prevede che sia inflitta la pena prevista per il reato più grave aumentata sino al triplo (art 81 c.p.).

Inoltre è previsto che la pena comminata tramite il cumulo giuridico non possa essere maggiore di quella che sarebbe stata comminata dal giudice utilizzando il metodo del cumulo materiale, che è invece applicato nei casi di concorso materiale di reati.

Il reato più grave è da intendersi come quello per il quale è prevista la pena più grave in astratto, esimendo la valutazione circostanziata in concreto.

Opposto invece è l’orientamento dottrinale, secondo cui va operato il cosiddetto “accertamento in concreto”: la violazione più grave diverrebbe quindi quella a cui il giudice infligge la sanzione più elevata nel caso concreto.

Il caso giuridico

L’art. 12 del decreto legislativo n.472 del 18 dicembre 1997 (come sostituito dall’art.2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n.203 del 5 giugno 1998, e successivamente modificato dall’art.2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.99 del 30 marzo 2000), in armonia con la disciplina del concorso formale, di cui all’art. 81 del codice penale, disciplina i seguenti istituti:

  • a. concorso formale omogeneo di violazioni, che si verifica qualora, con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione;
  • b. concorso formale eterogeneo di violazioni, che si ha quando, con una sola azione od omissione, vengono violate diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi;
  • c. concorso materiale omogeneo, quando, con più azioni od omissioni, si commettono diverse violazioni formali della stessa disposizione;
  • d. continuazione, che si verifica quando si commettono più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione, anche periodica del tributo.

La norma nei suddetti casi prevede, in linea generale, l’applicazione di una sanzione unica e ridotta (c.d. cumulo giuridico) rispetto a quella derivante dalla materiale sommatoria delle sanzioni relative ai singoli illeciti (c.d. cumulo materiale) pari alla sanzione che dovrebbe infliggersi per la sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio. In particolare si precisa che:

  • 1. se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera come sanzione base a cui riferire l’aumento quella più grave, aumentata di un quinto;
  • 2. tale disciplina si applica separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi;
  • 3. se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base è aumentata dalla metà ad un triplo; su tale ammontare si applica, quindi, l’aumento da un quarto al doppio.

Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi e riguardano periodi d’imposta diversi, occorre poi tener presente che: – la sanzione più grave viene aumentata di un quinto; – la sanzione, così aumentata, viene poi ulteriormente aumentata dalla metà al triplo; – su tale ammontare infine si applica l’aumento da un quarto al doppio.

Si precisa poi che il comma 5 dell’art. 12, come risultante dalle modifiche apportare dal d.lgs n.99 cit., stabilisce che ‘quando le violazioni della stessa indole sono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione di base aumentata dalla metà al triplo’.

Inoltre, ‘se l’Ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell’ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.’

  • 4. in ogni caso, la sanzione finale non può essere comunque, superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni (art. 12, comma 7);
  • 5. nei casi di accertamento con adesione in deroga a quanto sopra esposto, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione andranno applicate separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta;
  • 6. infine, la sanzione conseguente alla rinuncia, all’impugnazione dell’avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

Principio generale applicato nell’adozione di sanzioni amministrative: il cumulo materiale

Come espressamente indicato nella lettera circolare della Direzione generale per l’Attività ispettivadel Ministero del lavoro n. 5407 del 18 aprile 2008, il suddetto Dicastero ha dato istruzioni alleproprie articolazioni periferiche nel senso di ritenere che «gli illeciti sia di natura amministrativache di natura penale più ricorrenti in materia di lavoro, legati alla tutela diretta o indiretta, disoggetti passivi determinati, sono da riferirsi a ciascun lavoratore e, pertanto, le relative condottedatoriali di regola debbono intendersi come distinte ed astrattamente indipendenti l’una dall’altra,ancorchè poste in essere in un medesimo contesto temporale» (corsivo dell’Autore, ndr).

In tema di illeciti amministrativi, dunque, con riferimento alle violazioni più frequenti in materia dicollocamento ordinario (omesse o inesatte registrazioni sui libri obbligatori, omessa consegna oerrata/inesatta elaborazione della busta paga), il principio generale che informa l’adozione deiprovvedimenti sanzionatori è quello della contestazione di tanti illeciti quanti sono i lavoratorioggetto dell’omissione e quanti sono gli eventi violativi (cumulo materiale) e, solo in ipotesiresiduali, la sanzione potrà essere applicabile una sola volta, sul presupposto che si realizzi un unicoillecito.

È fatta comunque salva la facoltà di valutare la possibile adozione del criterio del cumulogiuridico, laddove ne ricorrano le condizioni (nota della Direzione generale per l’Attività ispettivan. 5831 del 2 maggio 2008), facoltà questa tuttavia che è posta in capo esclusivamente agli Ufficilegali delle Dpl in sede di emissione di ordinanza ingiunzione.

Vale a dire che, allorquando siprocede ad opera dei funzionari ispettivi alla contestazione degli illeciti accertati, l’attività della p.a.che ne scaturisce non potrà che essere vincolata, e cioè quella dettata da un lato dall’applicazionedell’art. 16 della l. n. 689/1981 (adozione della sanzione in misura ridotta, pari al doppiodell’importo minimo edittale ovvero al terzo del massimo, se più favorevole) e, per altro verso,quella di adottare il suddetto criterio del cumulo materiale (tanti illeciti, tante sanzioni).

Nel momento finale del procedimento ispettivo (emissione dell’ordinanza ingiunzione), invece,potrà essere valutata dall’Ufficio legale della Dpl la facoltà dell’applicazione del criterio del cumulogiuridico, ovviamente se si rileva – come detto – l’unicità della condotta violativa ovvero se puòconfigurarsi la fattispecie della continuazione in relazione a sanzioni che ineriscono a violazioni dinorme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Ciò premesso, si evidenzia che nellamateria di cui ci stiamo occupando i casi più diffusi di violazioni, sono:

  • le omesse o inesatte registrazioni sulla documentazione obbligatoria;
  • la mancata consegna o errata/inesatta elaborazione di buste paga;• la mancata fruizione dei riposi giornalieri e/o settimanali.

Ferma restando l’applicazione del criterio del cumulo materiale ad opera del personale ispettivo insede di contestazione di illecito amministrativo ex artt. 14 e 16, l. n. 689/1981, in tutti e tre i casi,nell’ipotesi di omesse o inesatte registrazioni sulla documentazione obbligatoria si avràragionevolmente la conferma dell’adozione del medesimo criterio anche in sede di emissione diordinanza ingiunzione.

Ciò in quanto, è evidente che trattasi di violazioni poste in essere inmomenti diversi (non possono, cioè, ricondursi ad un’unica condotta) nè che possano qualificarsicome inosservanza di norma in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Ad analogaconclusione deve pervenirsi in ordine alla violazione della mancata consegna o errata/inesattaelaborazione di buste paga, con riferimento all’assenza di unicità di condotta irregolare.

Tuttavia, al riguardo potrebbe esserci una possibile connessione della norma violata con la materiadella previdenza e dell’assistenza obbligatoria, determinandosi pertanto la configurabilitàdell’istituto della continuazione, con possibile adozione del criterio del cumulo giuridico in sede diemissione di ordinanza ingiunzione.

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Criterio di competenza

Posted on 24th luglio 2011 in Economia, Enciclopedia

Nella determinazione del reddito delle persone fisiche si può seguire il criterio di cassa (come nel caso di lavoratori autonomi e dipendenti) o il criterio di competenza (come nel caso di impresa individuale).

Il criterio di cassa consiste nel registrare costi e ricavi quando questi effettivamente sono stati sostenuti o incassati (vale anche il principio di cassa allargato per dipendenti e collaboratori, non per gli autonomi).
Il criterio di competenza consiste invece nel registrare costi e ricavi nel periodo di competenza (di attribuzione), anche se questi non sono ancora stati sostenuti o incassati.

criterio competenza Criterio di competenzaLa differenza tra i due sistemi è piuttosto semplice; il sistema “di cassa” contempla che l’azienda sia tenuta a registrare solo le entrate effettive e le spese realmente sostenute, mentre il criterio di “competenza” prevede sia tenuta a registrare le entrate e le uscite quando queste siano maturate, essendo irrilevante che la percezione o l’erogazione sia realmente avvenuta.

Con il principio di cassa, sono tenuto a fatturare, a registrare la mia fattura (ed a pagarci su le tasse) solo quando vengo pagato per il lavoro eseguito, con il principio di competenza dapprima fatturo e solo successivamente mi perviene il pagamento.
Generalizzando il primo principio si applica prevalentemente per i professionisti (avvocati, notai, commercialisti, etc.) mentre il secondo si applica per tutte le attività artigiane e commerciali.

Il caso extra-fiscale: criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale ex art.711 cpc

Nel caso della separazione consensuale dei due coniugi non sono previste regole specifiche con riferimento ai criteri di competenza da applicarsi.

Pertanto, nel silenzio della disposizioni, si configurano due soluzioni possibili:

  • 1. applicare le regole generali in materia di competenza di cui agli artt. 18 ss.
  • 2. applicare i criteri specifici previsti dal legislatore per le separazioni personali dei coniugi di cui all’art. 706 (così come recentemente modificato dall’art. 2 comma 3° lett. e ter del decreto legge del 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80). Riflessioni a seguito delle modifiche introdotte a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 15 marzo 2005, n. 35, convertito, con emendamenti, nella L. 14 maggio 2005, n.80

A) La disciplina applicabile

In base all’art. 711 c.p.c., “nel caso di separazione consensuale previsto nell’art. 158 c.c., il presidente su ricorso di entrambi i coniugi deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarsi nel modo indicato nell’art. 708 (…) Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazionedel tribunale”.

Nel caso della separazione consensuale dei due coniugi non sono previste regole specifiche con riferimento ai criteri di competenza da applicarsi. Pertanto, nel silenzio della disposizioni, si configurano due soluzioni possibili:

  • 1. applicare le regole generali in materia di competenza di cui agli artt. 18 ss.
  • 2. applicare i criteri specifici previsti dal legislatore per le separazioni personali dei coniugi di cui all’art. 706 (così come recentemente modificato dall’art. 2 comma 3° lett. e ter del decreto legge del 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80).

Ora, risulta condiviso anche in giurisprudenza l’orientamento in base al quale qualsiasi domanda di separazione, anche consensuale, debba comunque seguire le regole speciali in materia di competenza di cui all’art. 706 del codice di procedura civile. Tale conclusione, infatti si può agevolmente dedurre a contrario da diverse pronunce della Suprema Corte1, in cui si afferma appunto la necessaria applicabilità delle regole comuni di cui agli artt. 18 e seguenti del codice di procedura civile nel caso di domande di modifica dei provvedimenti esclusivamente di contenuto patrimoniale disposti dal giudice nel corso del procedimento di separazione.

In altre parole, nel caso di provvedimenti aventi contenuto esclusivamente patrimoniale, adottati ai sensi dell’art.710 o dell’art. 711, quinto comma, del codice di procedura civile, si dovranno applicare le ordinarie regole in tema di competenza (per materia, per valore, per territorio), mentre in tutti i restanti casi si dovrà fare riferimento anche per la separazione consensuale alle regole previste in tema di separazione su domanda unilaterale ex art. 706 del codice di procedura civile, così come recentemente modificato dall’art. 2 comma 3° lett. e ter del D.L. 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni nella L.14 maggio 2005, n. 80.

B) Il criterio dei fori successivamenti concorrenti:

In base al nuovo art. 706, 1° comma, del codice di procedura civile, così come modificato dalla recente riforma, si prevede che “la domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata”.

Sebbene non si sia ancora sviluppata sul punto un’elaborata dottrina e giurisprudenza data la recente entrata in vigore, sulla base della mera formulazione letterale della norma, sembra comunque che il legislatore abbia voluto delineare l’esistenza di due fori cd. “successivamente concorrenti”, allorchè all’attore è rimessa la facoltà di scegliere un foro solo in mancanza dell’altro (PROTO PISANI, Diritto processuale civile, Napoli, 2002, p. 269). Il luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi costituirà quindi il primario criterio per delineare la competenza territoriale del giudice; potendo fare riferimento al luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio solo in chiave sussidaria, nell’ipotesi residuale in cui non sia possibile rinvenire l’ultima residenza comune dei due ricorrenti.

c) La rilevabilità del vizio di competenza:

Altra questione, invece, concerne la rilevabilità di tale vizio.

In primo luogo, occorre precisare se, nei confronti dell’omologazione del Presidente del Tribunale ex art. 711 c.p.c., sia possibile o meno applicare le regole generali in tema di incompetenza ai sensi dell’art. 38 c.p.c2. Infatti, l’art. 711 c.p.c. delinea un procedimento peculiare di separazione personale, senza peraltro precisare esplicitamente il regime applicabile.

Ora, sebbene si tratti di una pronuncia che non riguarda direttamente il procedimento di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c., può comunque essere utile citare la sent. 11 febbraio 2004, n. 2672 della Cassazione civile in tema di art. 30 bis (laddove cioè una delle parti in causa sia un magistrato). Tale pronuncia, infatti, non solo offre un utile orientamento nel caso peculiare in cui una delle due parti rivesta una funzione all’interno dell’ordinamento giudiziario, ma costituisce anche un particolare indicatore della possibilità di applicare le regole comuni in tema di incompetenza, di cui all’art. 38 c.p.c., anche a casi simili.

Secondo la Corte, “la competenza nelle cause di cui siano parte i magistrati, individuata a norma dell’art. 30 bis c.p.c., si configura come competenza territoriale inderogabile, senza peraltro che il rilievo o l’eccezione di incompetenza possano intervenire in ogni stato e grado del giudizio, in quanto anche nell’ipotesi di incompetenza ex art. 30 bis c.p.c. citato trova applicazione la disciplina generale di cui all’art. 38 c.p.c., con la conseguenza che l’incompetenza territoriale, anche nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., può essere rilevata o eccepita non oltre la prima udienza di trattazione”3.

Dopo aver, quindi, ammesso l’applicabilità dell’art. 38 c..p.c. sulla base di tale recente pronuncia del giudice di legittimità, restano comunque da chiarire le conseguenze dell’eventuale incompetenza e la sua rilevabilità.

La competanza costituisce un requisito per la valida costituzione del giudice. Ai sensi dell’art. 158 c.p.c., si stabilisce che i vizi generali relativi alla costituzione del giudice sono rilevabili d’ufficio e danno luogo a nullità insanabili (cioè non soggette a convalidazione oggettiva ex art. 156, 3° comma, c.p.c., nè a sanatoria soggettiva ex art. 157 c.p.c.). Tali nullità sono soggette inoltre al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di appello.

Tuttavia, i vizi di competenza e giurisdizione, pur essendo presupposti della valida costituzione del giudice, sfuggono dalla disciplina generale appena delineata dell’art. 158 c.p.c. e sono soggetti, quanto alla rilevabilità, alle regole di cui all’art. 37 e 38 c.p.c. (PROTO PISANI, Diritto processuale civile, Napoli, 2002, p. 269).

Nello specifico, in base all’art. 38 c.p.c., il vizio di incompetenza può essere rilevato anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. Nel caso in cui tale vizio non venga rilevato tempestivamente, non sarà più possibile farlo valere. L’omologazione pronunciata dal giudice, quindi, non sarà colpita da nullità, ma sarà perfettamente valida ed efficace.

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Cuneo fiscale e contributivo

Posted on 24th luglio 2011 in Economia, Enciclopedia

Il cuneo fiscale o cuneo contributivo è rappresentato dalla variazione tra l’onere del costo del lavoro e il reddito effettivo percepito dal prestatore d’opera. In pratica è la differenza tra quanto pagato dal datore di lavoro e quanto incassato effettivamente dal lavoratore, essendo il restante importo versato al fisco e agli enti di previdenza.

Per cuneo fiscale e contributivo si intende la differenza – o meglio il “divario” – tra l’onere del costo del lavoro sostenuto dalle aziende e il reddito effettivo netto percepito dal prestatore di lavoro.

Misurazione

L’ ampiezza del cuneo fiscale è la somma tra le trattenute al lavoratore e gli oneri a carico dell’azienda.

Un altro modo di misurare il cuneo fiscale è di considerare la sua ampiezza in percentuale sul costo totale del lavoro. Si parla in questo caso di incidenza percentuale del prelievo contributivo e fiscale sul costo del lavoro [2]Politica ed Economia[modifica] Politica ed Economia

Il cuneo fiscale è argomento di studio della Scienza delle finanze ed anche argomento di acceso dibattito politico per le sue implicazioni redistributive. Nel tipico confronto di economia pubblica tra equità ed efficienza, un aumento del cuneo fiscale è visto come uno spostamento verso una maggiore equità (redistribuzione) mentre una diminuzione è un passo verso una maggiore efficienza.

cuneo fiscale Cuneo fiscale e contributivoUn confronto puramente quantitativo tra misure del cuneo fiscale tra differenti paesi o periodi ha poco significato se non è accompagnato da un’analisi qualitativa dei risultati ottenuti con la spesa pubblica finanziata dal gettito fiscale del cuneo stesso. Non esiste una quantità ideale di cuneo fiscale; il cuneo fiscale presente in ciascun paese è dovuto allo schema impositivo in vigore in quel paese, che a sua volta dipende da una serie di accadimenti politici e storici.

È interessante notare come, essendo l’ampiezza del cuneo fiscale una somma, diminuzioni di uguale ammontare nell’ampiezza del cuneo fiscale possono essere ottenute sia riducendo le imposte ai lavoratori sia riducendo le imposte alle imprese.

Appare evidente allora come “ridurre il cuneo fiscale” sia un concetto vago: sarebbe necessario specificare anche come, in pratica quale sarà il rapporto tra la diminuzione dell’uno o dell’altro termine della somma.

La situazione in Italia

L’OCSE (OECD in inglese), nell’annuale rapporto sul prelievo fiscale e sui salari, aggiornato al 2006, ha calcolato che in Italia l’ incidenza % sul costo del lavoro delle tasse personali sul reddito e dei contributi sociali a carico del lavoratore e delle imprese si attesta al 45,20% collocando l’Italia al settimo posto tra i 30 (2007) Paesi OCSE, dopo Belgio, Germania, Ungheria, Francia, Svezia, Austria. Nei paesi OCSE il cuneo fiscale oscilla tra le percentuali superiori al 50% di Belgio, Germania, Francia e Ungheria e quelle inferiori al 19% di Messico e Corea.

Negli Stati Uniti, è pari al 29,1%.
Sempre dalla stessa fonte appare come il cuneo fiscale in Italia sia diminuito dal 46,4% del 2000, al 45,2% del 2006 (i dati riguardano il caso di un lavoratore single senza figli che ha una remunerazione pari alla media nazionale).

Dall’esame comparato di questo indicatore emerge che l’Italia è in linea con la Francia e la Germania, che presentano una struttura del welfare simile alla nostra; un valore nettamente inferiore del cuneo fiscale si registra nel Regno Unito, dove però i lavoratori devono attingere alla busta paga per finanziare privatamente tramite il mercato una parte di beni e servizi sociali che i loro colleghi dell’Europa continentale ricevono dallo stato sociale.

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Diritto di Recesso

Posted on 24th luglio 2011 in Economia, Enciclopedia

Il legislatore, nel disciplinare il diritto di recesso in favore dei consumatori nell’ambito delle transazioni commerciali, definisce consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e professionista la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario.

Il Diritto di Recesso consiste nella possibilità per una delle parti contraenti di sciogliere unilateralmente un contratto, estinguendone tutte le obbligazioni che ne derivano, senza il consenso della controparte e senza andare incontro a penali.

Il recesso unilaterale del contratto deve essere comunicato in forma scritta alla controparte entro un termine stabilito per legge, o diverso termine, purché più favorevole, stabilito nel contratto, in apposita clausola per l’esercizio del diritto di recesso.

diritto recesso Diritto di RecessoLa Direttiva 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ha introdotto il diritto di recesso entro un termine minimo di sette giorni, ed è stata recepita dall’ordinamento italiano.

Chi acquista un oggetto, sottoscrive un abbonamento o simili ha 7 giorni di tempo per disdire senza penali il contratto che ha firmato.

Per chi acquista da un rivenditore, è necessario esibire lo scontrino fiscale o la ricevuta come prova dell’acquisto, per poter esercitare il diritto di recesso; non è necessario alcun documento nel caso di una vendita fra privati cittadini[senza fonte]. Deve essere comunque ben chiaro che il diritto di recesso non si applica a tutti i beni acquistati direttamente in negozio, ovvero avendone avuto preventivamente visione e possibilità di prendere atto di tutte le caratteristiche: il ripensamento non è riconosciuto come diritto, salvo accordi precedenti la conclusione del contratto presi direttamente con il venditore. Ovvero il diritto di recesso in negozio viene applicato solo ed esclusivamente a discrezione del venditore, non avendo questi alcun obbligo di legge in tal senso.

Prevalendo la legge sulle pattuizioni fra soggetti privati, contratti che prevedano una penale in caso di recesso prima dei 7 giorni oppure un termine inferiore per il recesso anticipato, sono nulli in partenza. In questo caso, la controparte può esimersi dalle obbligazioni scritte nel contratto, anche dopo i 7 giorni per il recesso anticipato, non avendo il contratto di partenza alcuna validità giuridica.

Il diritto di recesso non si applica ai contratti assicurativi e relativi ai valori mobiliari. La legislazione in questo senso non tiene conto della loro diffusione, dell’assenza di tutele alternative in materia, degli elevati importi coinvolti rispetto ai contratti postali, e delle frequenti frodi.

Il Decreto Lsgl. n. 190 del 19 agosto 2005, art. 11, estende il diritto di recesso a quattordici giorni per i contratti finanziari stipulati “a distanza”; il termine di recesso è di 30 giorni per le assicurazioni sulla vita. Il recesso è inteso senza motivazione e senza penali. La 190/2005 dà attuazione alla Direttiva 2002/65/CE.

Il caso specifico

Vorrei sapere se esiste il diritto di recesso per un acquisto fatto direttamente in un negozio. In pratica ho acquistato 2 giorni fa un computer risultato poi molto rumoroso, c’è da dire che non si tratta di un computer difettoso ma è proprio nelle sue caratteristiche. Vorrei riportarlo indietro al negoziante e cambiarlo con uno meno rumoroso: posso farlo? In questo caso esiste il diritto di recesso?

Purtroppo no. Il diritto di recesso è previsto dalla legge solo per gli acquisti a distanza, dove il consumatore non ha potuto “prendere in mano” il bene, vederlo e considerarne le caratteristiche.

Nel nostro Paese, storicamente il diritto di recesso è stato disciplinato dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, entrato in vigore il 19 ottobre 1999, con cui si è data attuazione alla direttiva dell’Unione Europea n. 97/7/CE, in materia di protezione del consumatore nei contratti a distanza, nonchè dal precedente Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, che per qualche tempo hanno continuato ad applicarsi parallelamente, a seconda di quella che era più favorevole al consumatore.

Oggi, invece, il recesso è disciplinato dagli artt. 45 e seguenti del codice del consumo, che hanno sostituito le normative previgenti.

Ad ogni modo, appunto, come si è visto la ragione che giustifica l’applicazione di tutele maggiori per chi acquista, ad esempio, via internet risiede nel fatto che, nella contrattazione a distanza, l’acquirente non può visionare il bene come nei contratti stipulati a contatto diretto con il venditore, così come quando si entra in un tradizionale negozio o centro commerciale. Per tali motivi, si riconosce un diritto di recesso dal contratto, esercitabile senza che sia dovuta alcuna motivazione e quindi, evidentemente, anche solo perché il bene che ha acquistato, una volta che l’ha visto davvero, non gli è piaciuto.

Infatti, se una persona interessata si reca presso un negozio e vuole acquistare un computer silenzioso, se vuole tutelarsi veramente se lo deve far accendere e provare o al limite farsi mettere per iscritto le caratteristiche che considera essenziali. Se il negoziante non acconsente, può rinunciare all’acquisto e tentare con un fornitore di hardware tramite internet, presso il quale è sempre e comunque previsto il diritto di recesso. Ma se lo acquista ugualmente poi non può fare nulla, perché la legge presume che chi fa acquisti alla presenza diretta del venditore si attivi per verificare per bene le caratteristiche del suo acquisto, anche se questo non sempre succede.

Piuttosto, pur non potendosi ricorrere al diritto di recesso, può darsi che sia possibile invocare la disciplina sulle qualità promesse o essenziali per l’uso cui è destinato il bene, prevista dall’art. 1497 del codice civile, ragione per cui se la silenziosità del computer è effettivamente eccessiva, tale da non consentire una sufficiente concentrazione per gli scopi lavorativi o da poter essere utilizzato concretamente per quelli ludici, perchè ad esempio non si può ascoltare bene un cd o cose del genere, si può chiedere la risoluzione del contratto. Può, poi, trattarsi anche di un vero e proprio inadempimento o di un vizio del bene, tutte ipotesi cui corrispondono altrettante regole che consentono di sciogliere il contratto, restituire il bene e farsi restituire il prezzo, come nel caso della garanzia per difetti di conformità, oggi anch’essa confluita nel codice del consumo, o di altre garanzie, meglio descritte in un nostro precedente post, oggi in parte superato ma ancora fondamentalmente valido nel distinguere le forme di tutela. Infine, può anche darsi che sia possibile accordarsi con il rivenditore per una sostituzione con un altro prodotto: pur non essendo previsto come diritto, se il venditore ha una buona politica commerciale può darsi che decida di accontentare il consumatore.

Occorre sempre esaminare bene il caso concreto, tenendo presente che il diritto di recesso non è assolutamente l’unico istituto a tutela dei consumatori. (tsolignani blog).

Recesso acquisto online

Il consumatore che acquista online ha, in linea generale, il diritto di recedere dal contratto entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento dei beni, senza alcuna penalità e senza doverne specificare i motivi. Deve tuttavia pagare le spese dirette di restituzione del bene al mittente qualora, all’atto del recesso, la consegna del bene fosse già avvenuta.

Il venditore, a sua volta, ha l’obbligo di rimborsare le somme già versate dall’acquirente, gratuitamente e nel minor tempo possibile. Il venditore, però, è tenuto a rimborsare al consumatore anche le spese di spedizione originariamente sostenute?

In questo articolo esamineremo l’impatto su tale questione della sentenza resa alcuni mesi dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa C-511/08.

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