Collazione ereditaria

Posted on 26th maggio 2011 in Economia

La collazione è istituto peculiare alla divisione ereditaria. Essa, come indica la parola stessa dal latino cum fero, è l’atto con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l’eredità conferiscono nell’asse ereditario (in natura o per imputazione) quanto ricevuto dal defunto in donazione. La collazione è obbligatoria per legge salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile (737, I° co., cod. civ.).

Da sempre dibattuta è la questione relativa all’individuazione dell’esatto fondamento da assegnare all’istituto in esame. Numerosi sono i contributi offerti sul punto.

Secondo l’opinione espressa dalla Suprema Corte di Cassazione, l’istituto della collazione trova il suo fondamento nella presunzione (conforme alla ricorrente valutazione sociale) che il de cuius, facendo in vita donazioni ai figli ed al coniuge, abbia semplicemente voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla futura successione.

Pertanto, la collazione serve a rimuovere la disparità di trattamento che le donazioni creerebbero ed a ristabilire la situazione di eguaglianza tra coeredi. In tal modo la Corte ha fatto proprio il convincimento espresso da una consistente parte della dottrina che ravvisa il fondamento della collazione nella corrente valutazione sociale della donazione fatta agli eredi necessari, come anticipazione di eredità, cioè come anticipazione di quanto loro spettante sulla successione. Di talché, al momento della morte del disponente, il bene donato dovrà essere considerato quale acconto, se non addirittura come saldo, della quota ereditaria.

Tale opinione prevalente degrada la presunta volontà del defunto a un semplice dato di fatto, da considerarsi tipico e normale, dal quale il legislatore ha preso le mosse per realizzare il principio della eguaglianza proporzionale di coniuge e discendenti alle quote ereditarie: la concreta volontà del defunto rileverebbe solo in senso negativo, nel senso di dispensare dalla collazione.

Altra parte della dottrina ha preferito utilizzare un metodo di indagine di natura oggettiva nella ricerca del fondamento dell’istituto della collazione ravvisandolo ora nella comunione patrimoniale familiare, ora in un’esigenza di tutela del superiore interesse della famiglia, ora nella capacità attrattiva della successione mortis causa a titolo universale delle donazioni effettuate in vita dalde cuis, giungendo a sostenere che, in pendenza del fenomeno successorio, le donazioni non sarebbero definitive ma caducabili.

Quest’ultima teoria è stata sviluppata da coloro che escludono che la collazione possa comportare la caducazione delle donazioni compiute in vita dalde cuius e ritengono che queste debbano essere automaticamente computate nella quota ereditaria dei suscettibili, a titolo di anticipata successione.

Infine va segnalata l’opinione di chi ritiene che il problema del fondamento dell’istituto non merita ulteriore discussione, ritenendo del tutto pertinente il rilievo che mette in dubbio la possibilità di individuare un accettabile fondamento metagiuridico della collazione che non sia mero retaggio di una complessa tradizione storica che si risolve oggi in una normativa priva di autentica giustificazione e che possa servire a orientamento in sede di interpretazione delle singole norme.

nozione
( art.
737 c.c.)
è il rimedio previsto dalla legge per aumentare la massa ereditaria  grazie al quale i figli legittimi e naturali, i loro discendenti legittimi e naturali, e il coniuge che hanno accettato l’eredità devono restituire alla massa ereditaria tutti i beni che sono stati loro donati in vita dal defunto, in maniera tale da dividerli con gli altri coeredi

L’istituto della collazione è previsto dall’art. 737 al capo II del titolo IV del codice civile relativo alla divisione ereditaria.

Questa collocazione effettuata dal legislatore ci fa già intendere come la collazione sia funzionale alla divisione della eredità ed ha lo scopo da aumentare la massa ereditaria da divedere.

Prima ancora di approfondire la dinamica dell’istituto è importante sottolineare una differenza con una situazione simile che abbiamo già visto parlando della lesione della quota di legittima, ci riferiamo, cioè alla riunione fittizia della massa ereditaria.

La differenza è sostanziale, anche se di non immediata percezione;
accade, infatti, che nella riunione fittizia è necessario far rientrare nella massa ereditaria i beni che sono stati donati dal coniuge per determinare la quota disponibile ( art. 556 c.c.).
I beni donati rientrano nella massa ereditaria ma solo per l’ammontare del valore necessario per reintegrare la quota del legittimario che sia stata lesa dalle donazioni.

Nella collazione, invece, non ci sono legittimari da tutelare, ma una eredità da dividere, ed è necessario che questa eredità sia completamente divisa comprendendo per intero anche i beni che vi sono usciti a causa di donazioni.

Di conseguenza ben può accadere che il testatore dispensi nel contratto di donazione dalla collazione, ma tale dispensa non avrebbe alcun valore quando leda la quota disponibile. In altre parole mentre è possibile evitare la collazione, non è possibile evitare la riunione fittizia perché questa è funzionale alla salvaguardia del diritto del legittimario.

Fatta questa distinzione e inquadrato l’istituto, vediamone i tratti essenziali.

soggetti tenuti alla collazione 1. coniuge superstite
2. figli legittimi e naturali
beneficiari della collazione sono gli stessi coeredi sopra indicati; questi, infatti, sono tenuti reciprocamente alla collazione per la formazione della massa da dividere. L’azione non spetta, però, a coloro che pur rientrando in dette categorie non sono divenuti eredi, come nel caso in cui non accettino l’eredità
oggetto tutte le donazioni ricevute dal defunto a favore delle persone sopra indicate; alla collazione si è tenuti sia quando si è stati beneficiati in una donazione (donazione diretta) sia quando la liberalità risulti da atti diversi dalla donazione (donazione indiretta) come la rimessione del debito effettuata dal de cuius  a favore dell’erede o anche in caso di negozio simulato
donazioni escluse 1. donazioni di modico valore a favore del coniuge( art. 738 c.c.);
2. le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze;
3. le spese sostenute dal defunto per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale solo quando non eccedono notevolmente la misura   ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (art. 742 c.c.), a meno che tali spese a favore dei discendenti non siano state effettuate per pagare i loro debiti o per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore  (art. 741 c.c.);
4. la donazione rimuneratoria di cui all’art. 770 c.c.
5. le donazioni fatte dall’erede ai suoi discendenti o al coniuge ( art. 739 c.c.)
dispensa è possibile che il testatore dispensi validamente dalla collazione sempreché che questa non leda la quota del legittimario

Prima di analizzare le modalità della collazione è importante effettuare una considerazione; potrebbe sembrare, infatti, che la collazione sia possibile solo nella successione testamentaria, ma invece si può avere anche nella successione legittima, essendo solo necessario che i discendenti o il coniuge siano chiamati per quota.

Vediamo, ora, le modalità della collazione.

modalità della collazione
collazione in senso stretto o in natura; in tal caso si restituisce alla massa lo stesso bene che si è ricevuto
collazione per imputazione; in questo caso il coerede donatario imputa alla propria quota il valore che i beni donati avevano al momento della apertura della successione;
successivamente si fa il calcolo complessivo per verificare il valore delle singole quote spettanti ad ogni erede;
il coerede donatario potrà imputare alla sua quota il valore del bene donato sino alla concorrenza della sua complessiva quota, ma se il valore del bene imputato alla quota del coerede donatario sommato al valore quanto già avuto per effetto del testamento o della successione legittima, supera il valore complessivo della quota di eredità a lui spettante, dovrà versare alla massa l’equivalente in denaro

Come è facile intuire con la collazione in natura la donazione si risolve perché il coerede restituisce il bene, mentre in quella per imputazione il conferente conserva la proprietà del bene donato seppure come quota della sua eredità.

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