Anche dopo che la donazione è perfezionata e ha iniziato a dispiegare i suoi effetti, la legge prevede due ipotesi in cui può divenire inefficace, a seguito della pronuncia giudiziale di revocazione (o “revoca”), con sentenza di tipo costitutivo, a patto che il donante o i suoi eredi decidano di esercitare l’azione che l’ordinamento prevede all’uopo.
Le due ipotesi sono del tutto eterogenee, infatti la prima è volta a sanzionare, sia pure indirettamente, il comportamento “irriconoscente” del donatario: si parla, tecnicamente, di “ingratitudine” del donatario (cfr. art. 801 c.c.).
La seconda ipotesi, invece, tende a tutelare anche a posteriori la piena libertà di scelta del donante, nel senso che il legislatore presume (ma non in modo assoluto, dato che in mancanza di apposita domanda giudiziale la presunzione de quo non ha luogo) che se il disponente, al tempo della donazione, avesse saputo che sarebbero sopravvenuti dei figli, non avrebbe deciso di compiere il negozio di cui trattasi (cfr. art. 803 c.c.).
In virtù della prevalenza dei motivi che hanno determinato il donante a compiere il negozio, rispetto alle cause che ne determinerebbero la revocazione, quest’ultima non opera, neppure qualora il donante o i suoi eredi la chiedano, in alcune ipotesi peculiari: donazioni obnuziali o remuneratorie ovvero liberalità d’uso o quelle contemplate dall’art. 742 del codice civile.
Di regola le liberalità non possono essere revocate proprio perché non è moralmente corretto pretendere la restituzione di ciò che si è donato.
Di questa esigenza morale se ne fa interprete il legislatore che vieta la revoca della donazione; in certi casi, tuttavia, il comportamento del donatario o il verificarsi di circostanze sconosciute al donante possono autorizzarlo a revocare la liberalità già effettuata.
La revoca della donazione (e degli atri di liberalità v. art. 809 c.c.) è quindi ammessa solo in due casi previsti dall’art. 800 del codice civile:
- Ingratitudine del donatario;
- Sopravvenienza di figli del donante.
I motivi che giustificano la revoca sono chiari;
se è pur vero che si è effettuata una donazione con l’animus donandi, non è poi certamente appagante essere moralmente ripagati con l’ingratitudine; d’altro canto se si effettua una donazione pensando di contare sul proprio patrimonio residuo solo per sé stessi o per i bisogni della propria famiglia, la sopravvenienza di figli può far riconsiderare la liberalità effettuata.
La revoca della donazione, però, è consentita in questi casi solo a particolari condizioni, vediamole.
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revoca per ingratitudine |
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L’azione per ottenere la revoca può essere proposta ex art. 802 c.c. dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione, ma se le causa della revoca è l’omicidio volontario del donante oppure il donatario ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.
Vediamo ora l’altro caso di revoca.
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sopravvenienza di figli del donante |
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In questo caso l’azione può essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o discendente legittimo o della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, o, infine dell’avvenuto riconoscimento del figlio naturale. È poi possibile proporre l’azione anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione. Impedisce la proposizione o la prosecuzione dell’azione la morte del figlio o del discendente.
Se l’azione ha successo, il donatario deve restituire, se esistono ancora, i beni in natura e i frutti di essa maturatisi dal giorno della domanda, mentre se li ha alienati ne deve restituire il valore.
Per i terzi l’art. 808 c.c. dispone che questi non sono pregiudicati dalla revoca, purché abbiano trascritto il loro acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale di revoca.
Per i casi in cui, comunque, si applica a pieno la disciplina della revoca (e tra questi vi sono anche le donazioni indirette), il contenuto della sentenza è la condanna del donatario alla restituzione dei beni.
Qualora, poi, il donante abbia alienato la res donata, l’ordinamento si è preoccupato di conciliare due esigenze: da un lato, quella di precludere al donatario e ai suoi eredi facili vie di fuga dall’obbligo di restituzione e, dall’altro lato, quella di garantire i terzi acquirenti in buona fede e, più in generale, la certezza dei traffici giuridici.
Così, mentre il donatario che abbia alienato il bene donato è tenuto a versare una somma equivalente al valore che questo aveva al tempo della domanda e a restituire i frutti maturati dal tempo della domanda, sono tutelati, al contrario, gli interessi di chi ha acquistato diritti sui beni oggetto della donazione, a meno che il donante non abbia trascritto la propria domanda di revoca anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte del terzo (ove si tratti di beni immobili o di mobili registrati, come le automobili, i cui trasferimenti sono soggetti a trascrizione negli appositi registri pubblici).