Il contratto di donazione

La donazione è il negozio giuridico col quale una parte (donante) intenzionalmente arricchisce l’altra (donatario), disponendo di un proprio diritto – o obbligandosi a disporne – senza conseguire un corrispettivo.

Nozione e struttura

Ai sensi dell’articolo 769 del codice civile, la donazione è un contratto: infatti, per il suo perfezionamento, serve l’incontro delle dichiarazioni di entrambe le parti.

Da un lato troviamo la manifestazione di volontà del donante di arricchire l’altra parte senza corrispettivo, dall’altro lato troviamo la volontà del donatario di accettare siffatto arricchimento; trova qui, infatti, piena applicazione la regola secondo cui invito beneficium non datur, in origine posta a presidio di una assoluta intangibilità della sfera giuridica di ogni individuo, ed ora – nell’attuale ordinamento – rilevante solo nei limiti in cui il beneficio non rechi oneri o obblighi con sé (si pensi alla donazione di un edificio e agli oneri di manutenzione ad esso connessi).

Pur essendo la donazione un contratto, secondo alcune tesi, sarebbe inammissibile un preliminare di donazione, vista la necessaria spontaneità della stessa, la quale spontaneità sarebbe esclusa da un contratto volto a creare l’obbligo di concludere una donazione.

donazione Il contratto di donazioneA ciò si è obiettato che la spontaneità dell’attribuzione verrebbe solo anticipata dal contratto preliminare, ma non per questo elisa, sì che la sequenza preliminare di donazione/atto definitivo di attribuzione continuerebbe a soddisfare i requisiti di cui all’art. 769 c.c. Eguale contrasto accompagna, infine la sorte della promessa di donazione.
Inoltre, non rientra nella categoria delle “donazioni” il negozio di dotazione delle fondazioni, costituito per atto inter vivos.

Perché si abbia una donazione deve ricorrere un elemento soggettivo (la volontà di arricchire un’altra persona) ed un elemento oggettivo (l’arricchimento altrui, cui corrisponde l’impoverimento del donante).

La donazione rientra nella categoria dei contratti a titolo gratuito ma non bisogna credere che qualsiasi contratto a titolo gratuito costituisca una donazione.

La gratuità importa soltanto l’assenza di corrispettivo ma non implica necessariamente l’arricchimento dell’altra parte, elemento questo essenziale al concetto di donazione. Perciò non costituiscono donazione il mandato gratuito, la prestazione di opera senza compenso poiché in questi casi non vi è l’aumento del patrimonio della controparte che è essenziale perché si configuri una donazione: in questi casi chi riceve gratuitamente una prestazione si limita a risparmiare una spesa.

Capacità di fare donazioni.
Il donante deve avere la piena capacità naturale (capacità di intendere e volere), oltre alla piena capacità di capacità di agire (maggior età conseguibile a 18 anni) in mancanza delle quali la donazione è annullabile).

Non può donare né il minore, né l’emancipato (tale il è minore ammesso a contrarre matrimonio), anche se sia stato autorizzato dal Tribunale all’esercizio dell’impresa. Non può essere donante neanche il soggetto che sia stato inabilitato (tale è l’infermo di mente lo stato del quale non sia talmente grave da far luogo all’interdizione) né tantomeno l’interdetto (soggetto che sia stato privato della capacità di agire perché non in grado di intendere e volere).

Il minore, l’interdetto e l’inabilitato non possono essere rappresentati nel compiere donazioni, sicchè questi soggetti non possono effettuare donazioni neanche per mezzo di un rappresentante legale.
L’unica eccezione che la legge ammette e che si possano fare delle donazioni in occasione delle nozze (donazioni obnuziali) ai discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato purchè fatte con l’assistenza di persone che esercitano la potestà o la tutela o la curatela

Le persone giuridiche possono fare donazioni se tale capacità è loro riconosciuta dallo statuto o dall’atto costitutivo.

Chi può ricevere donazioni?

Possono ricevere donazioni i “nascituri” vale a dire soggetti che sono stati concepiti ma che non sono nati al momento della donazione; inoltre si può donare ai soggetti che non sono stati ancora concepiti all’atto della donazione, a condizione che si tratti del figlio di una determinata persona vivente al tempo della donazione

Accrescimento
Si possono effettuare donazioni a favore di più soggetti (donatari), in tal caso il donante può disporre che se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte venga devoluta agli altri. Affinché operi questo accrescimento non è necessario che le quote attribuite dal donante ai donatari siano uguali.

Scelta del donatario
La scelta della persona del donatario deve essere fatta dal donante direttamente oppure costui può indicare una categoria di persone (anche una pluralità di soggetti) tra cui sarà chiamato a scegliere un mandatario del donante (il mandatario si differenzia dal rappresentante, perchè il primo riceve solo il compito di scegliere la persona del donatario sul presupposto che la donazione sia stata posta in essere dal donante; il rappresentate, invece, è colui che compie l’atto in sostituzione del donante, la qual cosa nell’ambito delle donazioni è inammissibile).

Obblighi del donatario
Chi riceve una donazione ha l’obbligo di prestare gli alimenti al donante qualora questo successivamente si trovi in stato di bisogno

Annullabilità della donazione
La donazione è annullabile se è stato commesso a) un errore sul motivo b) questo risulti dall’atto c) il motivo sia stato l’unico a determinare la volontà di donare ( esempio per onorare la memoria di mio figlio morto di AIDS dono ad un ente che credo difenda i malati di Aids mentre, in realtà, difende i malati di cancro).

Nullità della donazione
Quando il donante nella donazione dichiara espressamente il motivo della liberalità e questo è stato l’unico che lo ha spinto a disporre del bene o della somma di denaro in favore del donatario, la donazione è nulla se il motivo è illecito (contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume: ti regalo 100 per le prestazioni sessuali che mi hai reso).
Donazione con riserva di usufrutto
Il donante può riservarsi il diritto di usufrutto sul bene. In tal caso il donante conserva il diritto di godere e disporre del bene come se fosse il proprietario ricavandone i frutti civili (interessi, rendite, che produce il bene e tutto ciò che proviene indirettamente da un altro bene, come corrispettivo del godimento che venga concesso ad altri) ed i frutti naturali (tutto ciò che produce naturalmente e direttamente il bene con o senza l’opera dell’uomo ad esempio prodotti agricoli, legna, ricavato delle miniere, i parti degli animali).

Il donante usufruttuario dovrà continuare a pagare le imposte e le tasse connesse al bene oggetto di donazione ma alla sua morte l’usufrutto si estinguerà e quindi il bene giungerà nelle mani del donatario il quale avrà il pieno potere di utilizzarlo. Pertanto, fin quando il donante usufruttuario non venga meno, il donatario non ha alcun potere sul bene.
Vero è anche la donazione con riserva di usufrutto non deve essere necessariamente durare fin quando il donante rimanga in vita ma può essere stabilità anche per un periodo determinato e minore che il donante è assolutamente libero di stabilire nell’atto di donazione.

Si possono donare beni non ancora esistenti (donazione futura)?

L’art. 771 codice civile sancisce la nullità la donazione di beni futuri.
Sono tali anche i beni che pur esistendo in natura appartengano tuttavia ad un soggetto diverso dal donante .

In caso di donazione di beni futuri il donante non è obbligato a procurare l’acquisto della proprietà al donatario a pena di risarcimento del danno, né tantomeno il donatario acquisterebbe automaticamente la proprietà del bene ove questo venisse ad esistenza dopo la stipula della donazione.

Tipologie di donazioni.
La donazione si perfeziona con il consenso del donante e con l’accettazione del donatario formalizzata in un atto pubblico redatto da notaio in presenza di due testimoni.
La donazione più comune è quella che ha per oggetto una somma di denaro oppure un bene mobile o immobile.

Si parla di donazione obbligatoria quando il donante non trasferisce un bene o una somma di denaro ma assume un obbligo a favore del donatario.
La donazione obbligatoria può avere per contenuto un obbligo di dare oppure, secondo i più, può avere per contenuto anche un obbligo di fare qualcosa da parte del donante in favore del donatario.

Qualora il donante si obblighi a dare prestazioni alimentari (alimenti, mantenimenti, beneficenza, prestazione di soccorso in favore di soggetti bisognosi), la donazione si estingue alla morte del donante e l’obbligo non viene trasferito agli eredi del donante a meno che il donante stesso non abbia diversamente ed espressamente disposto nell’atto di donazione

Forma della donazione
La donazione è un contratto solenne perché richiede a pena di nullità l’atto pubblico notarile e la presenza di due testimoni (legge notarile n. 13 del 1989 articolo 48). Se i beni donati sono mobili richiede addirittura la menzione del loro valore nel corpo dell’atto o in atto a parte, sottoscritto dal donante, donatario, notaio e testimoni. Il donatario deve esprimere la propria accettazione per iscritto nell’atto notarile oppure può esprimerla successivamente in un atto scritto separato e successivo alla donazione.

La forma notarile non è richiesta nel caso di donazioni di modico di valore di cosa mobile ( cosiddetta donazione manuale) dove la forma pubblica è sostituita dalla consegna del bene.
La modicità del valore deve essere valutata in rapporto alle condizioni economiche del donante, non dovendo essa incidere in maniera apprezzabile nel patrimonio del donante.

Preliminare di donazione.
Poiché la donazione è un contratto spontaneo animato dalla volontà di arricchire un’altra persona, non è ammissibile il contratto preliminare di donazione ovvero il contratto con il quale un parte si obbliga in futuro a stipulare un contratto, a pena, in caso di rifiuto ingiustificato, di dover risarcire il danno alla controparte.

Cosa distingue una donazione da un contratto gratuito?

Nel contratto gratuito una parte effettua una prestazione in favore di un altro soggetto senza ricevere per questo un corrispettivo ma avendo pur sempre un interesse patrimoniale ad eseguire questa prestazione in favore dell’altra,

L’interesse patrimoniale non vuol dire necessariamente interesse economico ma implica semplicemente che l’esecuzione di una prestazione in favore del partner contrattuale apporta a chi la esegua un vantaggio che per il diritto deve essere apprezzabile e meritevole di tutela.

In altri termini il patrimonio non è costituito solo da beni materiali da crediti o da debiti ma anche da interessi.

Può accadere che un soggetto abbia interesse ad eseguire una prestazione senza ricevere un corrispettivo perché quella prestazione comunque comporta un vantaggio, un beneficio, un utile al proprio patrimonio, anche se tale utile non è costituito in via diretta ed immediata da un ritorno economico-pecuniario.

Facciamo un esempio: se il datore di lavoro si occupa di prelevare con un proprio pulmino i lavoratori che devono recarsi in fabbrica senza chiedere il costo del trasporto non pone in essere una donazione ma un contratto gratuito perché il trasporto non avviene con l’intento di fare arricchire i lavoratori o come meglio si dice per “spirito di liberalità” ma perché il datore di lavoro ha interesse a facilitare i dipendenti che trovino difficoltoso il raggiungimento del posto di lavoro.

Pertanto l’interesse del datore di lavoro è quello di portare i lavoratori in fabbrica affinché possano lavorare, l’impresa possa produrre e, dunque, possa realizzare utili.

Possiamo dire che mentre nella donazione il donante non agisce per nessun altro scopo se non l’arricchimento del donatario, nel contratto gratuito il soggetto che esegue una prestazione in assenza di remunerazione, lo fa per un egoistico e personale interesse, il quale è pur sempre economico, atteso che apporta un beneficio ed un vantaggio nel proprio patrimonio anche se tale vantaggio non è immediatamente visibile sotto il profilo monetario.

Disciplina della donazione

La donazione nulla non può essere convalidata dalle parti ma una volta morto il donante poiché la donazione è assimilata alla attribuzione per causa di morte, gli eredi possono confermarla (art. 590 codice civile). Questo articolo dispone infatti che la nullità della donazione non può essere fatta valere da chi conoscendo la causa della nullità ha, dopo la morte del testatore, confermato la donazione o dato ad essa volontaria esecuzione.

Responsabilità del donante

Il donante in caso di inadempimento o di ritardo nell’eseguire la donazione è responsabile soltanto per dolo o colpa grave.
Il donante non è tenuto alla garanzia di evizione ovvero a risarcire il donatario nel caso in cui il bene donato sia sottratto al donatario perché di proprietà di terzi.

La garanzia per evizione è dovuta, invece, se è espressamente pattuita dal donante oppure, anche se non espressamente promessa, nel caso in cui la sottrazione sia dovuta al fatto del donante o da dolo di costui.
Il donante non è tenuto alla garanzia per i vizi del ben donato salvo che il donante sia stato in dolo oppure nel caso in cui abbia espressamente promesso questa garanzia.

La revoca della donazione
La donazione è revocabile per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Si ha ingratitudine quando il donatario venga condannato per ingiuria del donante :

  • a)oppure quando ha arrecato pregiudizio con dolo al patrimonio del donante
  • b)oppure quando si è rifiutato ingiustificatamente di prestare gli alimenti al donante
  • c)oppure quando ha ucciso o tentato di uccidere il donante, il suo coniuge, i suoi figli o discendenti,o i suoi ascendenti
  • d)oppure quando ha denunciato falsamente il donante il suo coniuge i suoi discendenti o ascendenti per un reato non commesso e punibile con la pena dell’ergastolo e con quella minima di tre anni, a condizione che la denuncia sia stata dichiarata falsa in un giudizio penale ed il denunciante sia stato condannato per calunnia.
  • e)oppure quando il donante ha reso falsa testimonianza contro il donate, il coniuge, ascendenti o discendenti e la testimonianza sia stata dichiarata falsa in un giudizio penale.

I casi di ingratitudine non sono tassativamente indicati dalla legge, quelli qui elencati sono solo a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Per agire in revocatoria c’è un termine?

Si, è necessario agire entro un anno dal giorno in cui il donante è avvenuto a conoscenza del fatto.

Al contrario l’azione di revoca per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro il termine di decadenza di 5 anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o discendente legittimo ovvero dalla notizia dell’esistenza del figlio ovvero dall’avvenuto riconoscimento del figlio del figlio naturale.
Tale azione non può essere rinunciata se non successivamente all’verificarsi dell’evento che la legittima.
Una volta revocata la donazione il donatario deve ovviamente restituire i beni con tutti i suoi frutti o, se il bene è stato venduto, il prezzo che il donatario ha ricavato.

Chi può agire in revocatoria?

Possono agire sia il donante sia i suoi eredi.

La revoca mi fa perdere il bene che io ho acquistato dal donatario?

La revoca ad ogni modo non pregiudica i diritti di coloro che abbiano acquistato il bene dal donatario prima che il donante abbia chiesto la restituzione del bene al donatario (questi terzi conserveranno quindi i loro diritti).

Nel caso di beni immobili sarà tuttavia necessario che i terzi abbiano trascritto l’atto di acquisto nella conservatoria dei registri immobiliari anteriormente al momento in cui il donante ha chiesto la restituzione del bene al donatario.

Donazioni Speciali

Le donazione remuneratoria è una donazione fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario verso la collettività o verso individui diversi o per speciale remunerazione, per servizi resi dal donatario, anche a titolo oneroso, e particolarmente apprezzati dal donante.

Si tratta di una donazione speciale perché il donante eccezionalmente è tenuto alla garanzia per l’evizione (ovvero nel caso in cui il bene o la somma di denaro vengano tolti al donatario perché il bene o la somma donati erano di un terzo, il donante è tenuto a risarcire la perdita subita dal donatario nei limiti del valore che il bene donato possedeva).

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