Decadenza

Posted on 29th settembre 2011 in Dizionario

La decadenza consiste nella preclusione dell’esercizio del diritto da parte del titolare, sia che inerisca ad un diritto potestativo, sia che inerisca ad un diritto facoltativo. La sua funzione è limitare i tempi di incertezza delle situazioni giuridiche; infatti non sono ammesse interruzioni e sospensioni (salvo che sia diversamente disposto: art. 2964 Inapplicabilità di regole sulla prescrizione).
Per impedire la decadenza occorre:

  • Compiere lo specifico atto prescritto dalla legge o dal negozio giuridico;
  • Il riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale il medesimo diritto può farsi valere.

Tipi di decadenza

La decadenza può essere:

  • Legale: è prevista dalla legge e riguarda sia i diritti disponibili sia i diritti indisponibili. Nei diritti indisponibili la decadenza può essere rilevata d’ ufficio dal giudice (art. 2969); non può essere rinunciata e la sua disciplina è inderogabile, ovvero non può essere modificata dalle parti.
  • Giudiziale: i termini di decadenza sono fissati dal giudice su istanza della parte interessata (Es: fissazione di un termine per l’ accettazione dell’ eredità, affinché il chiamato dichiari, entro il termine stabilito dal giudice, se accetta o meno l’ eredità. Qualora entro quel termine il chiamato non si pronuncia, perdere il diritto di accettare: art. 481).
  • Convenzionale: i termini di decadenza li stabiliscono i privati, unico limite è evitare che i termini rendano troppo difficile l’ esercizio del diritto ad una delle parti (art. 2965 Decadenze stabilite contrattualmente). La decadenza convenzionale non è rilevabile d’ ufficio.

Se non è fissato alcun termine di decadenza, il diritto sarà soggetto ai normali termini di prescrizione (art. 2967 Effetto dell’impedimento della decadenza).

nozione la decadenza provoca l’estinzione di un diritto per non aver svolto determinate attività previste dalla legge o dalle parti nel termine stabilito

Nella tabella abbiamo cercato di riportare i termini essenziali della decadenza; questa normalmente si verifica quando un diritto deve essere esercitato con particolari modalità e in un termine stabilito. Il trascorrere del termine  ne comporterà l’estinzione.

Come si vede l’istituto alla decadenza è molto simile a quello della prescrizione, e la dottrina si è sforzata di ricercare le differenze tra i due istituti;
in realtà fino ad oggi non si è giunti ad una distinzione convincente, tanto che si è riusciti a mettere a fuoco più le similitudini che differenze.
Noi, che dobbiamo cercare di dare una risposta quanto più possibile univoca ai quesiti che l’interpretazione della legge pone, ci sforzeremo di individuare le differenze fondamentali tra i due istituti, senza avere la pretesa, però, di essere riusciti a risolvere il problema.
Nella sottostante tabella metteremo a confronto la prescrizione con la decadenza:

prescrizione decadenza
i tempi necessari per maturare la prescrizione sono in genere lunghi i tempi necessari per far maturare una decadenza sono in genere brevi
è frequente nella maggior parte dei diritti soggettivi è più frequente in quella categoria di diritti soggettivi detti diritti potestativi
l’attività necessaria per impedire la prescrizione non è di solito rigidamente predeterminata l’attività necessaria per impedire la decadenza e normalmente rigidamente predeterminata
una volta interrotta la prescrizione, nasce un nuovo periodo prescrizionale uguale al precedente una volta impedita la decadenza non si produrrà un nuovo periodo di decadenza uguale al precedente, ma il diritto potrà essere normalmente esercitato col solo limite della prescrizione

Abbiamo cercato di individuare le differenze fondamentali tra prescrizione e decadenza; normalmente accade, però, che sia lo stesso legislatore ad indicarci quando ci troviamo davanti a un termine di prescrizione e quando davanti a uno di decadenza.
La precisazione non è senza importanza perché molto diverso e il regime giuridico dei due istituti.

Alla decadenza non si applicano istituti della sospensione e della interruzione (art. 2964 c.c.)

Altra differenza importante riguarda la possibilità di stabilire decadenze convenzionali, cioè limiti temporali all’esercizio del diritto sempreché, si tratti di diritti disponibili; nella prescrizione ciò non è possibile in quanto le sue norme sono inderogabili (art. 2936 c.c.).

Questo riferimento ai diritti disponibili ci fa intendere che possono esistere due tipi di decadenza, una di natura convenzionale e l’altra di natura legale.
Il codice civile se ne occupa agli articoli 2966,2968 e 2969; in queste norme si affrontano ipotesi di decadenza in merito a quattro specifici problemi che abbiamo già visto con riferimento alla prescrizione. Cerchiamo di riassumerli nella sottostante tabella:

natura degli atti necessari per impedire la decadenza sono solo quelli previsti dalla legge o dal contratto
efficacia del riconoscimento del diritto soggetto a decadenza il riconoscimento compiuto dal soggetto passivo del diritto ha valore solo quando riguarda diritti disponibili o decadenze contrattuali
modifica della disciplina legale relativa alla decadenza non è possibile quando la decadenza riguarda diritti indisponibili. In questi stessi casi non è possibile nemmeno la rinunzia alla decadenza
rilevabilità d’ufficio dell’avvenuta decadenza il giudice può rilevare d’ufficio la decadenza solo quando riguarda diritti indisponibili
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