Pignoramento presso terzi: rate non pagate, Equitalia

Posted on 4th agosto 2011 in Economia

Il pignoramento, nella sua accezione esecutiva del processo di espropriazione forzata, riguarda beni e crediti del debitore che vengono sottratti alla sua disponibilità. In questo senso distinguiamo:

  • Pignoramento presso terzi: vengono sottratti crediti e può riguardare conto corrente, provvigioni, cose del debitore che si trovano presso terzi e, nei limiti previsti dalla legge, salario, stipendio e pensione. Sono esclusi i pignoramenti esattoriali, per i quali è previsto il versamento diretto del terzo debitore al concessionario
  • Pignoramento mobiliare o immobiliare: vengono sottratti beni, nei limiti previsti dalla legge.

Pignoramento Presso Terzi e sua disciplina

pignoramento equitalia Pignoramento presso terzi: rate non pagate, EquitaliaNonostante gli interventi legislativi, il pignoramento come processo esecutivo nel recupero dei crediti, in particolare per quanto concerne quello dei beni mobili del debitore, presenta una reale difficoltà del creditore nel soddisfare in tempi ragionevoli le proprie e giuste pretese. Proprio in questo senso si è data maggior forza agli artt.543 del codice di procedura civile e ss con cui il lavoratore dipendente che vanta crediti a titolo di retribuzione, aggredisce il patrimonio del datore di lavoro, per cui negli ultimi anni il pignoramento presso terzi, è in numeri notevolmente cresciuto.

Il Pignoramento Presso Terzi è regolamentato dagli artt. 543-554 codice di procedura civile, mentre l’espropriazione esattoriale presso terzi trova la sua disciplina nel D.P.R. 29/09/73 n.502 agli artt.75 e 77. Il Pignoramento dei Crediti, nell’ambito delle procedure di espropriazione presso terzi è certamente la più ricorrente e lo stesso art. 543 codice di procedura civile prevede due ipotesi di pignoramento presso terzi:

  • pignoramento di crediti vantati da un terzo nei confronti del debitore;
  • pignoramento di cose di proprietà del debitore in possesso di terzi non a casa dello stesso.

L’atto nella sua accezione principale

E’ sempre l’art. 543 c.p.c. a contenere quale deve essere la forma dell’atto. Questo è composto da due parti e in particolare una, riguarda la citazione a comparire di debitore e creditore, l’altra invece, si riferisce all’Ufficiale Giudiziario che notifica l’atto e che riguarda la dichiarazione di pignoramento e l’intimazione al debitore di astenersi a pregiudicare il proprio patrimonio a danno dello stesso (art. 492 c.p.c.). Sempre lo stesso articolo dispone che il creditore indichi natura del credito, titolo esecutivo e precetto, descrizione anche sommaria di cose e/o somme dovute e intimazione al terzo di non poterne disporre, se non per ordine del Giudice. Va altresì indicato il domicilio del comune ove abbia sede il Tribunale Competente.

L’art. 501 c.p.c. fissa il termine dilatorio per cui non può essere proposta istanza di assegnazione o vendita dei beni oggetto di pignoramento se non trascorsi 10 giorni dallo stesso, salvo si tratti di cose deteriorabili.

Circa l’atto di pignoramento, questo sarà notificato di persona a debitore e creditore dall’Ufficiale Giudiziario che avrà verificato precetto e titolo esecutivo. L’atto in originale verrà depositato dall’Ufficiale Giudiziario alla cancelleria del tribunale.

Direttiva 12/2010 di Equitalia

Più tempo ai contribuenti per difendersi contro esecuzioni forzate.

Ritenute errate: il termine per contestare il pignoramento presso terzi passa da 15 a 60 giorni. Lo prevede la
direttiva Equitalia n. 12/2010. I cittadini avranno a disposizione tempi più lunghi per valutare ed eventualmente contestare il pignoramento presso terzi effettuato dall’agente della riscossione: la direttiva che Equitalia ha inviato ieri alle società partecipate prevede il nuovo termine di 60 giorni (prima erano 15) per consentire al debitore iscritto a ruolo di difendersi adeguatamente contro le esecuzioni forzate che si ritengono errate.

La norma di riferimento è l’art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973, che prevede la possibilità di ordinare a un soggetto (ad esempio, il datore di lavoro) di versare direttamente all’agente della riscossione le somme che avrebbe dovuto pagare al debitore iscritto a ruolo (ad esempio, il dipendente): se, prima, la richiesta di versamento avanzata dall’agente della riscossione doveva essere assolta entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, ora invece al debitore è concesso il termine più ampio di 60 giorni.

La direttiva n. 12/2010 si aggiunge alla recente direttiva n. 10 (che ha riconosciuto ai contribuenti che ritengono di aver ricevuto una cartella di pagamento per tributi già pagati o interessati da un provvedimento di sgravio o sospensione, di non fare più la spola tra gli uffici pubblici per vedere riconosciute le proprie ragioni) nel percorso intrapreso da Equitalia per migliorare il rapporto con i cittadini.
(Direttiva 08/06/2010, n. 12 – Equitalia)

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