E’ un titolo di credito all’ordine che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare una somma determinata ad una scadenza indicata.
Puo’ essere emessa sottoforma di cambiale tratta o cambiale propria (il paghero’ o vaglia cambiario).
La cambiale presenta le seguenti caratteristiche:
- è un titolo all’ordine: è trasferibile mediante girata;
- è un titolo astratto: non si fa riferimento al rapporto fondamentale tra creditore e debitore che ha dato origine all’emissione della cambiale;
- è un titolo formale: solo il documento che ha i requisiti previsti dalla legge vale come titolo di credito;
- è un titolo esecutivo: se in regola con il bollo, vale come titolo esecutivo, non c’è quindi bisogno di munirsi di una sentenza di condanna o di un decreto ingiuntivo di pagamento nel caso in cui l’emittente (nel caso del pagherò) e/o il trattario (nel caso della cambiale tratta) non paga a scadenza l’effetto.
Requisiti della cambiale
La cambiale è compilata su appositi moduli prestampati, che vengono predisposti dall’amministrazione finanziaria, con l’assolvimento dell’obbligo di bollatura. Vale anche come cambiale qualsiasi foglio che presenta i requisiti essenziali. I requisiti formali sono quelli essenziali e quelli naturali.
Quelli essenziali sono tali quando la loro mancanza determina la nullità della cambiale. Essi sono:
- denominazione di cambiale (vaglia o pagherò cambiario);
- ordine o promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo;
- indicazione nella cambiale del nome di chi è designato a pagare, ossia il trattario (trattario può essere lo stesso traente);
- nome del primo prenditore;
- data della emissione della cambiale;
- sottoscrizione del traente o emittente.
- mancanza di bollo o in parte la cambiale non può essere protestata si può solo adire nei confronti del traente o emittente in sede opportuna;
Quelli naturali sono tali quando la loro lacuna viene colmata da norme suppletive. Essi sono:
- scadenza: se manca, la cambiale si considera pagabile a vista; altrimenti le scadenze previste sono: a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data, a giorno fisso;
- indicazione del luogo di emissione: in mancanza si considera sottoscritta nel luogo accanto al nome del traente o emittente; in mancanza anche di questo la cambiale è nulla;
- indicazione del luogo di pagamento: in mancanza la cambiale è pagabile accanto al nome del trattario o luogo di emissione; è possibile anche indicare anche il domicilio di un terzo (cambiale domiciliata).
ITER PAGAMENTO CAMBIALI
Al momento della firma delle cambiali, queste verranno invate alla Banca prescelta come appoggio per il pagamento. Circa 10 gg. prima della data di scadenza, arriverà a casa del debitore una lettera di “avviso scadenza rata” emessa dalla Banca d’appoggio prescelta (che potra’ essere una Banca qualsiasi, ovviamente vicina al proprio domicilio per comodità) con la quale ci si recherà nell’Istituto per effettuare il pagamento.
La Banca restituirà al debitore la cambiale pagata e così via fino all’estinzione del debito.
E per finire
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