La base imponibile è un valore sul quale si applica un’aliquota per calcolare le imposte.
- Per le imposte dirette si determina con l’applicazione al reddito delle deduzioni fiscali e riduzioni fiscali.
- Per le imposte indirette la base imponibile varia in base al tributo.
In diritto essa è il coacervo(accumulo) di redditi che un soggetto produce. Da essa possono essere scalati (dedotti) tutti gli oneri deducibili (cioè le spese che si possono scalare dall’imponibile).
È definita nel D.P.R. del 22 dicembre 1986, N. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi, Testo Unico delle Imposte sui Redditi) all’articolo 3 per quanto riguarda il reddito delle persone fisiche e all’articolo 75 per il reddito delle società.
La Base imponibile è il valore su cui viene applicata l’aliquota per il calcolo dell’imposta.
Ai fini della determinazione delle Imposte dirette la base imponibile risulta dall’applicazione al reddito lordo delle deduzioni e riduzioni previste.
Ai fini della determinazione delle Imposte indirette la metodologia di calcolo della base imponibile varia a seconda del tributo:per l’ Iva la base è data dal corrispettivo delle cessioni e delle prestaazioni di servizi.
Per l’ Imposta di registrola base è data dal valore del bene o del diritto.
Base imponibile e Iva
Secondo quanto dispone l’art.13, comma 1, del DPR 633/72, la base imponibile ai fini IVA, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, è data dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.
Lo stesso articolo precisa quali sono gli elementi che devono entrare a far parte della base imponibile.
Tali elementi sono:
- il prezzo;
- gli oneri e le spese inerenti l’esecuzione del contratto accollati al cessionario o committente;
- i debiti o gli altri oneri verso terzi accollati al cessionario o committente;
- le integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
L’elemento principale della base imponibile è senz’altro il prezzo pattuito tra compratore e venditore (nel caso di cessione di beni) o tra committente e prestatore di servizi (nel caso di prestazioni di servizi).
Il prezzo che dovrà costituire base imponibile dell’IVA è quello stabilito in contratto.
La concessione di eventuali sconti, premi o abbuoni può incidere sul calcolo della base imponibile.
Se lo sconto è incondizionato e previsto, sin dall’origine in contratto, esso va a ridurre la base imponibile.
Si parla di sconto incondizionato quando il cedente o il prestatore di servizi lo accorda al cliente a prescindere dal verificarsi di qualsiasi condizione.
Qualora, invece, lo sconto dovesse essere condizionato la sua concessione è subordinata al verificarsi di una certa condizione, come accade di frequente quando lo sconto viene concesso nel caso di pagamento entro un certo periodo di tempo.
Il trattamento dello sconto condizionato è variabile.
Se lo sconto condizionato è previsto nelle originarie condizioni contrattuali, si possono seguire due strade:
- si emette una fattura la cui base imponibile è costituita dal prezzo pattuito senza tenere conto dell’eventuale sconto. Se la condizione, a cui è subordinata la concessione dello sconto, si verifica si emette una nota credito per l’ammontare dello sconto;
- si emette una fattura la cui base imponibile è costituita dal prezzo pattuito al netto dello sconto. Se la condizione, a cui è subordinata la concessione dello sconto, non si verifica si emette una fattura integrativa per l’ammontare dello sconto.
Lo sconto condizionato o meno, non previsto nelle originarie condizioni contrattuali, ma stabilito successivamente tra le parti, dà diritto all’emissione di una nota di variazione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione (art.26, comma 2, DPR 633/72).
Lo sconto può essere concesso anche in natura. La sua disciplina è prevista dall’art.15 del DPR 633/72 che stabilisce che, i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità delle originarie condizioni contrattuali, eccettuati quelli soggetti ad aliquote superiori a quella della merce venduta, sono esclusi dalla formazione della base imponibile.
Concorrono a formare la base imponibile anche gli oneri e le spese inerenti l’esecuzione del contratto accollati al cessionario o committente quali spese di trasporto, di montaggio, di posa in opera, ecc..
Inoltre nel calcolo della base imponibile si tiene conto di eventuali debiti o altri oneri verso terzi accollati al commissario o committente (come nel caso dei costruttori di fabbricati che cedono immobili gravati da mutui e che devono assoggettare ad IVA l’intero valore del fabbricato e non il suo valore al netto del mutuo) e le integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti (si tratta di contributi, integrazioni e maggiorazioni di prezzo).