Principio fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, secondo la quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro “capacità contributiva“.
In sostanza, da un lato, nessun tributo deve colpire fatti non espressivi di capacità contributiva e, dall’altro, il contribuente non può essere sottoposto alla tassazione, se non in presenza di fatti che esprimono capacità contributiva.
La capacità contributiva è un principio fondamentale del diritto tributario, espressamente sancito dall’art. 53 della Costituzione, che può avere due significati:
- dal punto di vista dello Stato, significa che le leggi tributarie non devono colpire fatti che non siano espressivi di capacità contributiva;
- dal punto di vista del contribuente, è una garanzia, in quanto il contribuente non può essere sottoposto alla tassazione, se non in presenza di fatti che esprimono capacità contributiva.
Nella sentenza n. 21 del 2005, la Corte costituzionale ha affermato «l’incertezza che attualmente contrassegna la nozione di capacità contributiva», a proposito della possibilità di annoverare fra gli indici di capacità contributiva anche parametri connessi con il diverso statussociale dei vari contribuenti.
Capacità contributiva come forza antieconomica
Negli anni ’60 fu studiato il concetto di capacità contributiva come forza economica, cioè come possesso di ricchezza idoneo a giustificare il prelievo fiscale nell’interesse collettivo.
Questa interpretazione è in parte basata sulla tradizione storico-costituzionale in materia di limiti al potere tributario: la Costituzione di Weimar faceva riferimento agli averi dei soggetti, lo Statuto albertino menzionava le cosiddette facoltà economiche.
In entrambi i casi, si sanciva che nessuno poteva intaccare oltre certi limiti la disponibilità economica complessiva dei sudditi.
Nel vigente ordinamento giuridico italiano, il principio di capacità contributiva assicura che ogni prelievo sia giustificato da indici rivelatori di ricchezza, ai fini di una giusta ripartizione del carico fiscale.
La Corte costituzionale già dalla fine degli anni ’60 è andata via via specificando il concetto di capacità contributiva come forza economica sul piano garantistico: per il giudice delle leggi, la capacità contributiva assicura che ogni prelievo sia giustificato da «indici concretamente rivelatori di ricchezza», e cioè assicura che sia colpita l’effettiva idoneità del soggetto al prelievo fiscale.
Non basta dunque il verificarsi del presupposto d’imposta, ma occorre che tale presupposto (ovvero il possesso di reddito) manifesti la situazione economica complessiva del contribuente, ai fini di una giusta ripartizione del carico fiscale.
Non tutta la capacità economica è però capacità contributiva come è facile desumere dal principio dell’esclusione del minimo vitale.
Gli indici di capacità contributiva
Sul piano sistematico, gli indici di capacità contributiva sono il reddito, il patrimonio, il consumo; a questi, si aggiungono la spesacomplessiva, gli incrementi patrimoniali e gli incrementi di valore del patrimonio non legati ad un’attività del soggetto passivo.
In presenza di questi indici, la prestazione tributaria trova la sua giustificazione nella mera possibilità economica (effettiva e reale, e non presunta o fittizia) di concorrere all’interesse collettivo, in ragione dell’esistenza di una ricchezza superiore alle esigenze dell’economia individuale.
Il patrimonio è uno stock di ricchezza a cui di solito corrisponde un flusso di reddito.
Il reddito è un flusso destinabile al consumo e al risparmio, sia pure in proporzioni variabili da soggetto a soggetto. Il consumo è la quota del reddito non risparmiata.
Questi tre indici non vanno considerati alternativi: i moderni sistemi tributari, tra cui quello italiano li assumono contemporaneamente, anche se con diverso rilievo, in quanto ciascun indice ha caratteristiche proprie.
Con la sentenza n. 155 del 2001, la Corte costituzionale ha chiarito che «la capacità contributiva non presuppone l’esistenza necessariamente di un reddito o di un reddito nuovo, ma è sufficiente che vi sia un collegamento tra prestazione imposta e presupposti economici presi in considerazione, in termini di forza e consistenza economica dei contribuenti o di loro disponibilità monetarie attuali, quali indici concreti di situazione economica degli stessi contribuenti».
Capacità contributiva come limite del legislatore
Il concetto di capacità contributiva come limite alla discrezionalità del legislatore tributario è stato introdotto dalla Cassazione nel 1946.
Di recente, con la sentenza n. 156 del 2001, la Corte costituzionale ha affermato che:
- «rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale»;
- «nel caso dell’IRAP il legislatore, nell’esercizio di tale discrezionalità, ha individuato quale nuovo indice di capacità contributiva, diverso da quelli utilizzati ai fini di ogni altra imposta, il valore aggiunto, prodotto dalle attività autonomamente organizzate».