Assicurazioni: tabella unica nazionale per la valutazione del danno biologico

Posted on 14th agosto 2011 in Economia

Con la recente decisione di Palazzo Chigi termina una attesa durata cinque anni e che pone fine alla disparità di valutazione del danno che una persona subisce in caso di incidente.

Le tabelle dei tribunali infatti non avranno più valore, bisognerà adeguarsi alle tabelle compilate dal ministero della Salute e contenute nello schema di decreto recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, che di fatto attua il codice delle assicurazioni del 2005 (tanto durava l’assenza di decisioni sulla questione da parte del Governo). Non ci sarà più discrezionalità quindi, ma anzi i coefficienti nazionali si uniformeranno superando le difformità.

assicurazioni danno biologico tabella Assicurazioni: tabella unica nazionale per la valutazione del danno biologicoOggi finalmente, dopo un iter durato cinque anni, è stato approvato un provvedimento che prevede l’introduzione di una tabella nazionale unica per valutare i danni biologici. Le tabelle dei singoli tribunali non avranno alcun valore, non ci sarà più discrezionalità quindi, ma i coefficienti nazionali si uniformeranno superando le difformità, in modo da rendere così i valori di riferimento uguali per tutti proprio come già accade per gli incidenti di lieve entità.

Con l’approvazione del decreto si è stabilito che il risarcimento sarà inversamente proporzionale all’età (maggiore è l’età, minore sarà l’importo da risarcire) e verrà definito sulla base di una scala da 10 a 100 punti di invalidità permanente (nelle tabelle sono riportate le menomazioni con i relativi punti di invalidità corrispondenti).

Coefficienti proporzionali e decrescenti

I coefficienti di variazione individuati sono proporzionali all’entità della lesione, ma decrescenti in funzione dell’età della persona danneggiata.

Lo schema attuativo in esame in primo luogo delinea i casi limite, stabilendo che il danno biologico permanente, di misura inferiore al 10%, va valutato sulla base di parametri individuati nelle tabelle sulle menomazioni comprese tra 1 e 9. Al contrario, le situazioni cliniche di maggiore gravità devono invece essere decise secondo criteri che racchiudono un’ampia ed elastica casistica, considerata la necessità di personalizzare le varie tipologie di lesioni che si presentano di volta in volta.

Ad esempio, i casi di disturbi post-traumatici o il pregiudizio estetico, definiti “moderati”, come le cicatrici evidenti tra il sopracciglio o il labbro inferiore e quelli invece definiti “gravi”, come la perdita di gran parte del naso e ancora quelli “gravissimi” come le deformazioni tali da compromettere l’accettazione sociale e quindi causanti il grave disagio della persona.

L’accertamento dei casi clinici- Sono dei professionisti in campo medico-legale, coloro che devono accertare tali menomazioni, sulla base delle tabelle, così come viene sancito dalle pronunce della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, secondo un parametro per lo più orientativo.

Nelle tabelle vi rientrano così le menomazioni dell’apparato psichico (15 punti di invalidità), i disturbi d’ansia generalizzati (da 26 a 30 punti), le tetraplegie (100 punti con riconoscimento dell’invalidità totale).

L’importo del risarcimento del danno- I coefficienti per determinare il danno economico e il conseguente risarcimento, hanno come base di riferimento il valore previsto per il primo punto di invalidità all’età “zero”.Per le invalidità micro-permanenti si stabilisce che l’importo si riduce al crescere dell’età, dello 0,5% annuo a partire dall’undicesimo anno di vita. Così, un soggetto di 35 anni con invalidità di 10 punti, percepisce all’incirca 13.600 euro di risarcimento che divengono 560mila se l’invalidità è totale. Così un anziano di 95 anni ne otterrà invece 8.470 con invalidità di 10 punti ovvero 356mila se l’invalidità è totale.

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